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Università, arriva la riforma. Gelmini: Bisogna avere coraggio. Tutti i cambiamenti
Il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini ha illustrato oggi i contenuti della riforma dell’Università. “Bisogna avere coraggio di cambiare l’Università – ha affermato –, non difendendo lo status quo ma premiando i giovani meritevoli, i nuovi ricercatori e le Università che puntano sulla qualità eliminando gli sprechi e i corsi inutili”.
Ecco i CONTENUTI del disegno di legge:
- Possibilità per gli atenei di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e costi inutili.
- Come è: università vicine non possono unirsi per razionalizzare e contenere i costi;
- Come sarà: ci sarà la possibilità di unire e federare università vicine, anche in relazione a singoli settori di attività, per abbattere costi e aumentare la qualità.
- Introduzione della contabilità economico-patrimoniale uniforme secondo criteri nazionali concordati tra Miur e Tesoro.
- Come è: i bilanci delle università non sono chiari e non calcolano la base di patrimonio degli atenei;
- Come sarà: i bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiori trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari nel bilancio.
- Riduzione dei settori scientifico-disciplinari, dagli attuali 370 a circa la metà (consistenza minima di 50 ordinari per settore).
- Come è: ogni professore è oggi rigidamente inserito in settori scientifico disciplinari spesso molto piccoli, anche con solo 2 o 3 docenti;
- Come sarà: saranno ridotti per evitare che si formino micro settori, che danneggiano la circolazione delle idee e danno troppo potere a cordate ristrette.
- Delega al ministro per riorganizzare i dottorati di ricerca al fine di creare un vero sistema di formazione di terzo livello sia per l’accademia che per le imprese. (segue)
Per quanto riguarda la GOVERNANCE si prevede:
- Adozione di un codice etico.
- Come è: non ci sono regole per garantire trasparenza nelle assunzioni;
- Come sarà: ci sarà un codice etico per evitare incompatibilità, conflitti di interessi legati a parentele.
- Limite massimo complessivo di 8 anni al mandato dei rettori, inclusi quelli già trascorsi prima della riforma.
- Come è: ogni università decide il numero dei mandati;
- Come sarà: un rettore non potrà rimanere in carica per più di 8 anni con valenza retroattiva.
- Distinzione netta di funzioni tra Senato e cda, il primo organo accademico, il secondo di alta amministrazione e programmazione.
- Come è: attualmente vi è confusione e ambiguità di competenze tra i due organi che non aiuta l’assunzione della responsabilità nelle scelte;
- Come sarà: Il senato avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il cda ad avere la responsabilità chiara delle spese, delle assunzioni e delle spese di gestione anche delle sedi distaccate.
- Limiti di 35 membri nel Senato e di 11 nel cda per superare assemblearismo e paralisi;
- Come è: il senato è composto anche da più di 50 persone e il Cda da 30;
- Come sarà: sarà ridotto il numero di membri del senato a un massimo di 35 e del cda a 11 per evitare organi pletorici e poco responsabilizzati.
- Cda fortemente responsabilizzato e competente, con il 40% di membri esterni.
- Rafforzamento del peso della rappresentanza studentesca in Senato e cda.
- Introduzione di un direttore generale al posto del direttore amministrativo.
- Come è: oggi il direttore amministrativo è spesso un esecutore con ruoli puramente amministrativi;
- Come sarà: il direttore generale avrà compiti di grande responsabilità e dovrà rispondere delle sue scelte, come vero e proprio manager dell’ateneo.
- Nucleo di valutazione d’ateneo a maggioranza esterna.
- Come è: i nuclei di valutazione sono oggi a maggioranza composti da docenti interni;
- Come sarà: il nucleo di valutazione dovrà avere una maggiore presenza di membri esterni per garantire una valutazione oggettiva e imparziale.
- Semplificazione della struttura interna degli atenei.
- Come è: si sovrappongono organi quali il consiglio di corso di studio, il consiglio di dipartimento, la facoltà;
- Come sarà: saranno razionalizzati gli organi evitando sovrapposizioni (segue)
Misure previste per il RECLUTAMENTO e lo STATO GIURIDICO DEI DOCENTI:
- Commissioni di abilitazione nazionale autorevoli con membri italiani e per la prima volta anche stranieri.
- Come è: le università posso assumere nuovi professori senza un filtro nazionale;
- Come sarà: una commissione nazionale autorevole dovrà abilitare coloro che sono abilitati a partecipare ai concorsi per le varie fasce. Saranno valutate le capacità e il curriculum sulla base di parametri predefiniti.
- Le università potranno assumere solo coloro che saranno riconosciuti validi dalla commissione.
- Attribuzione dell’abilitazione, a numero aperto sulla base di criteri di qualità stabiliti con Dm sulla base di pareri dell’Anvur e del Cun.
- Come sarà: la commissione nazionale, composta anche da docenti stranieri, dovrà esprimersi a favore della domanda di abilitazione. Non ci saranno limiti al numero di abilitazioni.
- Incentivi economici al trasferimento per i docenti al fine di rendere concretamente possibile la mobilità. Oggi la mobilità è spesso resa difficile dai costi che il docente deve sostenere per trasferirsi.
- Procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia.
- I professori dovranno svolgere 1500 ore annue di cui almeno 350 per docenza e servizio agli studenti.
- Come sarà: Viene per la prima volta stabilito un riferimento uniforme per l’impegno dei professori a tempo pieno per il complesso delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, fissato in 1500 ore annue di cui almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti.
- Scatti stipendiali solo ai professori migliori.
- Come sarà: si rafforzano le misure annunciate nel DM 180 in tema di valutazione biennale dell’attività di ricerca dei docenti. In caso di valutazione negativa si perde lo scatto di stipendio e non si può partecipare come commissari ai concorsi
Per il DIRITTO ALLO STUDIO delega al governo per riformare organicamente la legge 390 del 1991, in accordo con le Regioni. Obiettivo: spostare il sostegno direttamente agli studenti per favorire accesso agli studi superiori e mobilità.
Federalismo: ecco il nuovo Stato
Con il via libera del Senato, il federalismo fiscale diventa legge dello Stato. Ecco le novità principali contenute nel provvedimento che ridisegna in profondità la forma di Stato.
Unità nazionale
Un emendamento ha ribadito la centralità dell’unità della nazione e la necessità di recuperare il gap tra le varie aree del paese. Il sì dell’aula di Montecitorio alla norma è stato unanime.
Spesa storica
L’articolo 1 stabilisce che il ddl delega costituisce “l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”. Fissa “i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplina l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale”. Costi standard Tra gli emendamenti all’articolo 2 accolti c’è quello che stabilisce come tra i primi decreti legislativi da approvare c’è quello che “contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni”.
Commissione bicamerale
Viene istituita una Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. Trenta i membri, tra deputati e senatori, affiancata da un comitato ad hoc delle autonomie locali, di cui faranno parte dodici membri: sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.
Commissione tecnica paritetica
Nasce la commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. Ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale. Ne fanno parte 30 componenti, dei quali 15 rappresentanti tecnici dello Stato e 15 rappresentanti tecnici degli enti territoriali. Partecipano inoltre alle riunioni un rappresentante tecnico della Camera e uno del Senato e un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome. Sarà creata anche una conferenza “sede di condivisione delle basi informative, finanziarie e tributarie”.
Fondo perequazione: solidarietà per prestazioni base
Il fondo perequativo è statale ed alimentato dal gettito da compartecipazione all’Iva assegnata per le spese relative alle prestazioni essenziali ma anche da una quota del gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio di addizionale regionale all’Irpef assegnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle funzioni essenziali. Viene utilizzato, secondo il principio costituzionale del favore verso i territori a minore capacità fiscale e le sue quote vengono assegnate a ciascuna regione senza vincolo di destinazione.
Anagrafe tributaria
Definiti i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
Lotta all’evasione fiscale
Il ddl prevede il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale e l’individuazione di adeguati meccanismi diretti a coinvolgere regioni ed enti locali nell’attività di recupero dell’evasione fiscale. Fisco regionale Le Regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni erariali, in via prioritaria all’Iva, per finanziare le spese per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e anche le spese statali sulle quali esercitino “funzioni amministrative”.
Irpef
Accolto in commissione, ed approvato in aula, un emendamento del Pd che disciplina principi e criteri per l’esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento. I democratici hanno sostenuto di aver evitato la “balcanizzazione dell’Irpef”, con 21 diverse basi imponibili, una per ogni regione. Patto di convergenza Via libera alle misure che riguardano il “patto di convergenza” e il “patrimonio degli enti locali”.
Fondo perequativo
Stabilito il funzionamento del fondo perequativo.È previsto, tra l’altro, un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante, oltre a un ulteriore periodo transitorio di cinque anni in cui lo Stato, con risorse del proprio bilancio, può contribuire alle spese di regioni in cui “emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità” del nuovo assetto finanziario.
Città metropolitane
Salgono a nove le città metropolitane, che sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (il capoluogo calabrese, assente dalla lista approvata dal Senato, è stato inserito con una modifica in commissione, confermata dall’aula di Montecitorio). In esse non sono comprese le aree metropolitane delle regioni a statuto speciale (Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari). La proposta di istituzione delle città metropolitane avviene da parte di Comune e Provincia e su di essa viene svolto un referendum tra tutti i cittadini della Provincia. Con l’istituzione della città metropolitana la Provincia “cessa di esistere”.
Roma capitale– Viene contemplato l’ordinamento transitorio di Roma capitale. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite alla Capitale nuove funzioni amministrative: concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il ministero per i Beni e le attività culturali; sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata; organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità; protezione civile, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio.
BRUNETTA: Il Senato ha approvato una riforma epocale della Pubblica Amministrazione

“Si tratta di una riforma epocale per avere finalmente nel nostro Paese una pubblica amministrazione efficiente, trasparente, competente e responsabile”. Lo ha affermato il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, commentando l’approvazione al Senato del disegno di legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione del quale ti proponiamo un’analisi degli articoli che lo compongono.
RELAZIONI SINDACALI E CONCORSI
L’articolo 1 definisce i seguenti obiettivi del disegno di legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale. Al riguardo, è stata approvato un emendamento che valorizza il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio.
RIFORMA ARAN
L’articolo 2 è stato migliorato nei suoi contenuti recependo le utili proposte avanzate anche dall’opposizione, in particolare prevedendo decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Esso prevede che verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; che saranno riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle
specificità sussistenti nel settore pubblico; che sarà riformata l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia; che sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi.
Le novità contenute nel decreto Gelmini sull’università
In materia di reclutamento di professori il decreto legge sull’Università, secondo la sintesi diffusa del ministero dell’Istruzione, indica che «le commissioni che giudicheranno gli aspiranti professori universitari di prima e seconda fascia saranno composte, a differenza di quanto accadeva fino ad ora, da quattro professori sorteggiati da un elenco di commissari eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e da 1 solo professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando. Si evita così il rischio di predeterminare l’esito dei concorsi e si incoraggia un più ampio numero di candidati a partecipare».
Reclutamento Quanto al reclutamento ricercatori, «in attesa di un riordino organico del sistema di reclutamento dei ricercatori universitari le commissioni che giudicheranno i candidati al concorso saranno composte da un professore associato nominato dalla facoltà che richiede il bando e da due professori ordinari sorteggiati da una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. La valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale». In materia di buona gestione degli atenei, «le università con una spesa per il personale troppo elevata (più del 90% dello stanziamento statale) non potranno effettuare nuove assunzioni
Il decreto Gelmini , testo approvato da Camera e Senato
DECRETO LEGGE 137 dell’1 settembre 2008
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.















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